UN PREMIO AGLI ENTI POCO INDEBITATI E CHE SPENDONO POCO PER LA POLITICA

UN PREMIO AGLI ENTI POCO INDEBITATI E CHE SPENDONO POCO PER LA POLITICA

 CON UN ALTRO EMENDAMENTO ALLA STESSA MANOVRA  HO PROPOSTO UN MECCANISMO PREMIALE CHE  IN AGGIUNTA ALL’ATTUALE  PATTO DI STABILITA’ .

 LA MIA PROPOSTA PREVEDE DI DARE  MAGGIORE AUTONOMIA , AI COMUNI E ALLE PROVINCE, IN CAMBIO DI UNA MAGGIORE RESPONSABILITA’ ( DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI) . IN SOSTANZA ESENTA DAL PATTO DI STABILITA’ I COMUNI E LE PROVINCE CHE DIMEZZANO IL DEBITO E CHE HANNO UN COSTO DELLA “POLITICA” CHE STA SOTTO IL 5 % DELLE ENTRATE PROPRIE. IN QUESTO MODO IL PATTO DI STABILITA’  NON DIVENTEREBBE UN VINCOLO UGUALE PER TUTTI (PER ALCUNI ENTI SPRECONI E’ DIVENTATO UNA SORTA DI ALIBI), MA INVECE UNO STRUMENTO PER VINCOLARE GLI ENTI MENO VIRTUOSI E PIU’ INDEBITATI.  ANCHE QUESTO EMENDAMENTO E’ STATO RESPINTO… A ME SEMBRAVA DI BUON SENSO  SI CHIEDEVA AI SINDACI DI DIMINUIRE IL DEBITO IN CAMBIO DELLA LIBERTA’ DAL PATTO NEI PROSSIMI ANNI….. SPERO CHE ALMENO, PER COERENZA, VENGA CAMBIATO LO SLOGAN LEGHISTA : “PADRONI A CASA NOSTRA!”…

 

QUESTO E’ IL TESTO DELL’EMENDAMENTO:

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Fatto salvo quanto previsto dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, a decorrere dall’anno 2012. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assoggettati ai vigenti parametri del patto di stabilità. A decorrere dall’anno 2012, non sono assoggettati ai vigenti parametri del Patto di stabilità:

a) i Comuni che rispettano i parametri previsti dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e che destinano un importo complessivo,per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 4 per cento delle entrate correnti di cui al titolo I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti), III (Entrate extra tributarie) del medesimo bilancio;

b) le Province che rispettano i parametri previsti dal comma 4 dell’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 3 per cento delle entrate correnti di cui al titolo I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti), III (Entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

Sono, altresì, considerati virtuosi:

a) i Comuni che hanno un rapporto tra spese per le indennità e le entrate proprie del titolo I (Entrate tributarie) inferiore al 5 per cento. Nelle spese per le indennità sono ricomprese tutte le spese per le indennità del Sindaco, degli assessori e dei componenti il consiglio comunale compresi gli oneri, le imposte, i rimborsi ed ogni contributo versato a vario titolo.

b) le Province che hanno un rapporto tra spese per le indennità e le entrate proprie del titolo I (Entrate tributarie) inferiore al 3 per cento. Nelle spese per le indennità sono ricomprese tutte le spese per le indennità del Presidente della Provincia degli assessori e dei componenti il consiglio provinciale compresi gli oneri, le imposte, i rimborsi ed ogni contributo versato a vario titolo.

NR. EMENDAMENTO 1.119

PROPONENTE: MARCO STRADIOTTO

ESITO DELLA VOTAZIONE : RESPINTO

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