HO PRESENTATO INSIEME AD ALTRI COLLEGHI DEL PARTITO DEMOCRATICO UN’INTERROGAZIONE PER SAPERE SE NEI GAS LACRIMOGENI , UTILIZZATI PER STABILIRE L’ORDINE PUBBLICO, VI SIANO SOSTANZE NOCIVE.
STRADIOTTO, AMATI, BERTUZZI, CECCANTI, CHITI, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FIORONI, GHEDINI, MAGISTRELLI, MARITATI, PERDUCA , GARAVAGLIA MARIA PIA,GIULIANO BARBOLINI, MAGDA NEGRI e ACHILLE PASSONI- Chiedono Ai Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri– Premesso che:
l’Italia ha ratificato la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche con la legge n. 496 del 1995, poi modificata ed integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93; tali leggi di ratifica hanno identificato nel Ministero degli affari esteri l’autorità nazionale tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l’applicazione della Convenzione e del Trattato sul territorio nazionale;
i gas lacrimogeni sono ovunque usati dalle Forze di polizia per controllare manifestazioni di violenza collettiva (o per reprimere e disperdere manifestazioni di protesta non autorizzate): per questo scopo si usano sotto forma di candelotti lacrimogeni;
fra le molte sostanze lacrimogene impiegate, le più usate sono tre: orto-cloro-benzal malonitrile (gas CS), dibenzen(b,f)-1,4-ossiazepina (gas CR), cloroacetofenone (gas CN);
dal nome dei chimici Carson e Stoughton che lo sintetizzarono, il gas CS bandito dal protocollo di Ginevra del 1925 come arma chimica paradossalmente fa parte degli strumenti per il controllo delle masse in base alla Convenzione del 1993;
dal 1928, anno in cui fu sintetizzato dai due ricercatori, questo composto chimico è stato adottato come ingrediente dei candelotti lacrimogeni da diverse Forze di polizia: negli Stati Uniti, in Palestina, in Perù, in Malaysia e in Italia, massicciamente, lo si ricorda, nel 2001 al G8 di Genova, dove furono sparati oltre 6.000 candelotti nei due giorni di guerriglia che infuriò nel capoluogo ligure;
il libro “La sindrome di Genova” (Fratelli Frilli editori) ricorda come da quella vicenda nacque una vera e propria campagna, approdata in Parlamento e nelle aule di giustizia, per evitare che il gas CS continui ad essere un’arma di ordine di pubblico. Secondo quanto sostenuto anche dal senatore Martone ormai 10 anni fa, il CS è in tutta evidenza un’arma da guerra come dimostra il fatto che le voci di export della ditta produttrice, la Simad SpA, rientrano nell’obbligo di denuncia al Parlamento, regolato dalla legge n. 185 del 1990 (da “La Nuova Sardegna” del 9 novembre 2002, «A Genova guerra chimica» di Emanuele Giordana);
nel rapporto di Amnesty international «Durante e dopo il summit G8, Genova, luglio 2001 (aggiornamento del documento EUR 01/002/2002)» si legge che nel giugno 2002 circa 10 dimostranti hanno sporto formale denuncia, accompagnata da referti medici, affermando di soffrire effetti a lungo termine (danni a polmoni, gola ed epidermide) a causa dell’esposizione al gas CS. Amnesty international ritiene che una revisione indipendente dell’impiego di agenti chimici da parte delle Forze dell’ordine deve consentire l’introduzione, laddove appropriato, di rigorose linee guida regolanti l’uso di tali metodi, nonché di idonei strumenti di controllo per mantenerle aggiornate e garantirne l’osservanza;
il gas CS fa parte dell’equipaggiamento delle Forze di polizia italiane dal 1991; il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante “Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, infatti, all’articolo 12, comma 2, dispone: «gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile»;
la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”, articolo 1, stabilisce: «Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici (…), i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari». Ciò classifica i gas CS come armi da guerra di terza categoria, ossia armi chimiche; infatti, la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell’area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, tali da inficiare, permanentemente, la salute dell’organismo umano. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni;
il segretario generale della Silp CGIL, Claudio Giardullo e il segretario generale del Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale per le Forze di polizia), Franco Maccari, ricordando gli episodi del G8 del 2001, i disordini durante le manifestazioni studentesche a Roma ed i recenti scontri durante la manifestazione degli indignatos a Roma il 15 ottobre 2011, rappresentano la pericolosità dell’impiego dei gas CS anche per la salute degli stessi agenti di polizia; essi, rimarcando il concetto insito nel principio di prevenzione, hanno auspicato l’adozione di una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda la gestione di una questione così controversa, nonché l’adozione, anche in virtù dei progressi scientifici e della ricerca, di altri sistemi alternativi all’uso del gas CS;
diversi studi scientifici e universitari, nazionali e internazionali, inchieste e testimonianze dirette denunciano da decenni l’impatto devastante di questo composto per la salute pubblica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare tutte le misure necessarie a garantire che per il mantenimento dell’ordine pubblico non siano impiegate sostanze tossiche e nocive per la salute degli agenti e dei cittadini e, a tal fine, se non ritengano di doversi attivare con la massima sollecitudine per impedire l’utilizzo del gas CS;
se non ritengano necessario che gli agenti di polizia siano adeguatamente equipaggiati ed addestrati all’utilizzo di tecniche non letali per il controllo della folla e che siano soggetti a rigide norme sull’uso di tali tecniche e ad un rigoroso sistema di individuazione delle responsabilità;
se non ritengano indispensabile intraprendere la revisione e, laddove necessario, la modifica dei regolamenti e delle modalità di addestramento sull’uso dei gas lacrimogeni per le Forze dell’ordine al fine di garantire chiarezza e conformità con gli standard internazionali minimi e la più ampia tutela della vita, dell’integrità fisica e della sicurezza delle persone.
(4-06194)