PROPOSTA DI LEGGE DEI SENATORI DEL PARTITO DEMOCRATICO: INTERVENTI A FAVORE DELLE AREE ALLUVIONATE DEL VENETO

PROPOSTA DI LEGGE DEI SENATORI DEL PARTITO DEMOCRATICO: INTERVENTI A FAVORE DELLE AREE ALLUVIONATE DEL VENETO

Proposta di Legge dei Senatori Veneti del Partito Democratico : interventi a favore delle aree alluvionate del Veneto

Video di Presentazione dei Senatori Casson, Stradiotto, Giaretta e Garavaglia

Legge proposta dai Senatori: Giaretta,Casson,Donaggio,Fistarol,Garavaglia Maria Pia,Nerozzi, Morando, Stradiotto,Treu

Relazione e testo :

RELAZIONE

Onorevoli Senatori! – A partire dal giorno 31 ottobre e fino al 2 novembre 2010, il territorio della Regione Veneto è stato interessato da precipitazioni meteoriche di forte intensità ed a carattere persistente. Le precipitazioni hanno colpito tutta la Regione Veneto e in modo particolare e con effetti disastrosi la province di Vicenza, di Verona, Padova, Treviso, Rovigo e Belluno.

L’alluvione ha provocato diversi morti e migliaia di cittadini sono stati sfollati dalle loro abitazioni. Sono stati interessati da questa vicenda oltre 500.000 persone e 121 Comuni.

In numerosi centri abitati e in vaste aree di campagna si sono registrati danneggiamenti ad abitazioni, pertinenze e beni mobili, la cui entità rimane ancora incerta.

Una parte del tessuto imprenditoriale della Regione ha subito un forte colpo, proprio in una fase di difficoltà economica, con danneggiamenti a stabilimenti, merci, macchinari e scorte.

Il settore agricolo e zootecnico registrano ingenti danni alle strutture e alle produzioni, la cui valutazione complessiva non è ancora definitiva. In particolare, il settore zootecnico, secondo le stime della Coldiretti, registra la perdita di non meno di 150.000 animali.

Un numero rilevante di infrastrutture della Regione sono inutilizzabili o gravemente danneggiate. Numerose strade sono impraticabili, rendendo difficile la mobilità di cittadini e imprenditori.

In diverse aree del territorio della Regione si sono registrate frane, smottamenti ed esondazioni, e altre sono a forte rischio, con evidente pericolo per abitazioni e attività produttive.

A fronte di tale sintetico quadro dei danni registrati nella Regione Veneto, paragonabili per entità a quelli dell’alluvione del 1994 in Piemonte, non vi è stato un intervento immediato ed una comprensione della gravità degli eventi da parte del Governo, che ha dichiarato lo stato di calamità per la regione solo dopo giorni dall’evento disastroso.

La presente proposta di legge contempla una serie di misure atte a risarcire i danni che i proprietari sia di insediamenti civili che di strutture economico-produttive hanno subito a causa di questi eventi alluvionali, verso i quali .

Nel merito, l’articolo 1 del provvedimento stanzia le risorse necessarie per la realizzazione delle opere di ricostruzione e di risistemazione delle zone della regione Veneto colpite dalle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali nei giorni 31 ottobre e 1 e 2 novembre del 2010.

L’articolo 2, definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni, mentre l’articolo 2, reca interventi in favore dei privati per i beni immobili e mobili danneggiati o distrutti in conseguenza dell’alluvione In particolare, ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2010 risultavano proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, ubicati nell’ambito del territorio della Regione Veneto, che siano andati distrutti o siano danneggiati per effetto degli eventi alluvionali del mese di ottobre e novembre 2010, è assegnato limitatamente all’unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o la riparazione dei danni subiti e per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, diversa dall’unità immobiliare diversa dalla residenza principale, per un importo pari al 75 per cento della spesa.

Ai medesimi soggetti che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per ciascun nucleo familiare.

Tutti i predetti contributi sono erogati dietro presentazione delle fatture e/o ricevute fiscali relative ai lavori di ricostruzione o riparazione eseguiti.

L’articolo 3, dispone provvidenze in favore delle attività d’impresa danneggiate dagli eventi alluvionali. In particolare, al fine di favorire la ripresa dell’attività produttiva delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, che abbiano subito in conseguenza degli eventi alluvionali danni a beni mobili o immobili di loro proprietà, ivi compresi alle scorte, sono assegnati ai titolari di tali attività contributi a fondo perduto pari al valore dei danni subiti. I contributi sono erogati ai beneficiari dietro presentazione delle fatture e/o ricevute fiscali relative ai lavori di ricostruzione o riparazione eseguiti. Relativamente ai beni mobili strumentali e alle scorte, i contributi sono assegnati previa presentazione di una perizia giurata che attesti l’entità dei danni subiti. I suddetti contributi non concorrono ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Ai medesimi soggetti, in alternativa al contributo a fondo perduto, possono essere concesse agevolazioni fiscali, quali la deducibilità dalla base imponibile Irap, per l’esercizio in corso al 1 novembre 2010 e per l’esercizio 2011, dei costi sostenuti per il personale addetto ai lavori di contenimento dei danni causati dall’alluvione; la deducibilità integrale degli interessi derivanti da finanziamenti contratti nel biennio per la manutenzione, la riparazione e il ripristino dei beni aziendali danneggiati dall’alluvione.

Per gli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti è concessa un’indennità compensativa commisurata all’effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi  per effetto degli eventi alluvionali, fino al ripristino dell’attività produttiva dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

L’articolo 4, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi alluvionali stabilisce il differimento di taluni adempimenti onerosi per imprese, famiglie, enti pubblici e i lavoratori. In particolare sono disposti: la sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 31 dicembre 2011; la sospensione dell’applicazione degli studi di settore fino al 31 dicembre 2011; l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e 2011 delle spese sostenute dalla regione Veneto, dalle province e dai comuni di cui all’articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali;   l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2011 e 2012 degli enti locali delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;  la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;    la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;  il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati.

L’articolo 5, stabilisce una serie di interventi necessari al sostegno del reddito delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. A tal fine, è prevista la proroga dell’indennità ordinaria di disoccupazione in favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro per effetto degli eventi alluvionali, nonché un indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali. Altresì, è prevista l’estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 31 ottobre 2010 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 31 ottobre 2010, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi alluvionali nei comuni di cui all’articolo 1, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi alluvionali, che alla data del 31 ottobre 2010 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all’articolo 1 e la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all’articolo 1, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all’articolo 1.

L’articolo 6, prevede misure per il ripristino e la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali, compresi quelli adibiti all’uso scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonché le caserme in uso all’amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico.

L’articolo 7,  contiene misure per il ripristino della funzionalità delle reti viarie e ferroviarie, nonché per la sistemazione del territorio, degli alvei, del corso dei fiumi, dei torrenti e dei canali e di ogni intervento di rimozione di pericolo da frane e smottamenti nelle aree territoriali della Regione Veneto colpite dagli eventi alluvionali.

L’articolo 8, stabilisce che qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l’erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge ha luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale differenza.

L’articolo 9, prevede lo stanziamento di risorse a copertura degli oneri per il trattamento economico del personale della protezione civile, delle Forze di polizia e delle Forze armate impegnate nelle aree alluvionate.

L’articolo 10, infine, reca la copertura degli oneri relativi alla presente legge. Le risorse pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2010 e 500 milioni di euro per l’anno 2011 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 sono recuperate attraverso un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di scudo fiscale, e tramite risparmi di spesa della pubblica amministrazione.

In considerazione delle necessità delle popolazioni e delle imprese della Regione Veneto colpite dagli eventi alluvionali auspicano un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge. 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità).
1. In relazione alla straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi che consentano di avviare rapidamente le opere di ricostruzione e di risistemazione delle zone della regione Veneto colpite dalle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali nei giorni 31 ottobre e 1 e 2 novembre del 2010, nonché di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi, sono stanziati 2.000 milioni di euro per l’anno 2010, 1.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 10.

Art. 2.

(Interventi a favore dei privati per i beni immobili e mobili).
1. Ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2010 risultavano proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, ubicati nell’ambito del territorio della Regione Veneto, che siano andati distrutti o siano stati danneggiati per effetto degli eventi alluvionali del mese di ottobre e novembre 2010, è assegnato:

a) limitatamente all’unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per la riparazione dei danneggiamenti subiti;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, un contributo pari al 75 per cento della spesa sostenuta per la ricostruzione o per la riparazione dei danneggiamenti subiti.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 31 ottobre 2010, risultavano proprietari di beni immobili anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all’unica via di accesso, danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

3. Ai soggetti residenti nei comuni della Regione Veneto di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per ciascun nucleo familiare.

4. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono erogati dietro presentazione delle fatture e/o ricevute fiscali relative ai lavori di ricostruzione o riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l’indicazione dell’importo. La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica.

4. Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2010, di 200 milioni di per l’anno 2011, e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Art. 3.

(Interventi in favore delle attività produttive).
1. Ai soggetti titolari di attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unita’ produttive nei territori dei comuni di cui all’articolo 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo danni a beni mobili o immobili di loro proprietà, ivi compresi alle scorte, è concesso ai soggetti titolari delle predette attività un contributo a fondo perduto pari al valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, accertato con le modalità di cui al comma 2.

2. I contributi di cui al comma 1, relativi ai beni immobili sono erogati dietro presentazione delle fatture e/o ricevute fiscali relative ai lavori di ricostruzione o riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l’indicazione dell’importo. La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica. Relativamente ai beni mobili strumentali e alle scorte, i contributi sono assegnati previa presentazione di una perizia giurata che attesti l’entità dei danni subiti.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, in alternativa, al contributo a fondo perduto, è concesso:

a) la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento sostenute per il riavvio delle attività, in deroga ai vigenti limiti;

b) un credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alla ripresa delle attività produttive;

c) un credito d’imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute  per gli interventi di recupero edilizio realizzati sugli immobili strumentali per l’esercizio dell’impresa;

4. I contributi erogati alle imprese ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo non concorrono ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

5. E’, altresì, riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1:

a) la deducibilità dalla base imponibile Irap, per l’esercizio in corso al 1 novembre 2010 e per l’esercizio 2011, dei costi sostenuti per il personale addetto ai lavori di contenimento dei danni causati dall’alluvione;

b) la deducibilità integrale degli interessi su finanziamenti contratti nel biennio per la manutenzione, la riparazione e il ripristino dei beni aziendali danneggiati dall’alluvione.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere stabilita l’istituzione, nell’ambito del fondo di garanzia di cui all’ articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un’apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a)  nel caso di garanzia diretta, fino all’80 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento;

b)  nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell’importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all’80 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento.

7. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti è concessa un’indennità compensativa commisurata all’effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi  per effetto degli eventi alluvionali di cui all’articolo 1, fino al ripristino dell’attività produttiva dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

8. Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2010, di 450 milioni di per l’anno 2011 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 

Art. 4

(Sospensione e proroga di termini, deroga al Patto di stabilità interno)

1.  Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all’articolo 1 mediante il differimento di adempimenti onerosi per imprese, famiglie, enti pubblici e i lavoratori sono disposti:

a)  la sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 31 dicembre 2011;

b) la sospensione dell’applicazione degli studi di settore fino al 31 dicembre 2011;

c) l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e 2011 delle spese sostenute dalla regione Veneto, dalle province e dai comuni di cui all’articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali;

d)  l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2011 e 2012 degli enti locali indicati alla lettera m) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

e) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

f)  la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

g)  la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

h)  la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

i)  il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

l)  la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

m)  la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati.

2. Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 2010 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Art. 5

(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese)

1.  Al fine di sostenere l’economia delle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all’articolo 1 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a)  la proroga dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

b)  l’indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali;

c)  l’estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 31 ottobre 2010 erano assistiti da professionisti, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 31 ottobre 2010, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi alluvionali nei comuni di cui all’articolo 1, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi alluvionali, che alla data del 31 ottobre 2010 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all’articolo 1;

d)  la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti

e)  modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all’anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell’ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell’AGEA;

d) l’applicazione, per gli anni 2010, 2011 e 2012, del credito d’imposta del 55% per le spese sostenute e documentate relative alla realizzazione o alla sostituzione delle superfici dei parcheggi con materiale permeante. 

2.   Al fine dell’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l’anno 2010, di 100 milioni di euro e, per gli anni 2011 e 2012, di 50 milioni di euro.

Art. 6

(Interventi per il ripristino e la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici). 

1. Al fine di favorire nelle aree alluvionate della Regione Veneto il ripristino e la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministero dell’interno, con le amministrazioni interessate, con la regione Veneto e i sindaci dei comuni interessati, definisce le modalità di predisposizione e di attuazione, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi alluvionali, compresi quelli adibiti all’uso scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonché le caserme in uso all’amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le modalità le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.

2.  Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, provvedono i sindaci, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, sono stanziati, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1,  150 milioni di euro per l’anno 2010, 100 milioni di euro per l’anno 2011 e 50 milioni di ero per l’anno 2012. 

Art. 7

(Interventi infrastrutturali di emergenza e di prevenzione).
1. Al fine di concentrare nei territori della Regione Veneto interventi sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ripresa della piena mobilità nei territori stessi, sono stanziati, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui 50 milioni di euro annui al ripristino e all’ammodernamento da parte di Anas Spa della rete viaria nei territori colpiti dall’alluvione e 50 milioni di euro annui per il ripristino e lo sviluppo, da parte di  Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A, delle tratte ferroviarie danneggiate.

2. Per l’attuazione degli interventi infrastrutturali di sistemazione del territorio, degli alvei, del corso dei fiumi, dei torrenti e dei canali e di ogni intervento di rimozione di pericolo da frane e smottamenti nelle aree territoriali della Regione Veneto colpite dagli eventi alluvionali, sono stanziati 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per l’attuazione dei predetti interventi, il Ministero dell’ambiente, d’intesa con le amministrazioni interessate, con la regione Veneto e i sindaci dei comuni interessati, definisce le modalità di predisposizione e di attuazione  di un piano di interventi urgenti.

Art. 8.

(Provvidenze da parte di enti pubblici, polizze assicurative e disposizioni varie).
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali di cui alla presente legge siano in tutto o in parte ripianati con l’erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge ha luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale differenza. In tale caso il contributo così determinato è integrato con un’ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell’evento. Tale somma può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

Art. 9. 

(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)

1.  Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali nella regione Veneto, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalità previste dal comma 2, al personale delle Forze armate.

2.  Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell’emergenza dell’evento alluvionale in Veneto, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2010, è autorizzata, la spesa di 50 milioni di euro. Nell’ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell’attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2010, in deroga alla vigente normativa, prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3.  La regione Veneto è autorizzata a stipulare fino al 31 dicembre 2010, contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione nei settori della protezione civile, della sanità e dell’informatica nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale  e nei bilanci delle aziende sanitarie, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 10

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all’articolo 1, pari 2.000 milioni di euro per l’anno 2010, 1.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede, quanto all’anno 2010 mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2 a 4, e quanto agli anni 2011, 2012 e 2013 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di cui ai commi da 5 a 7.

2. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere al soccorso della Regione Veneto per gli eventi alluvionali del 31 ottobre 2010, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un’imposta straordinaria sul patrimonio relativo all’intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un’aliquota aggiuntiva pari all’1,5 per cento.

3. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

4. In caso di mancato versamento di cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui  agli articoli 14 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

5. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e  2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2% per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla Legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5%. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla Legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5% per ciascuno dei due anni.  Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non superiore al 50% dell’incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’Art.10 della Legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

6. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’art. 23 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con Legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’art. 21 commi 6 e 7 della medesima Legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

7. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel Disegno di Legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

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