SENATO DELLA REPUBBLICA XVI^ LEGISLATURA AS 2930
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Marco STRADIOTTO, SANNA Francesco ,ANTEZZA Maria, BERTUZZI MARIA TERESA, BIANCO Enzo, BLAZINA Tamara,CHITI Vannino, DE LUCA Vincenzo, DE SENA Luigi, DI GIOVAN PAOLO Roberto, FILIPPI Marco, FISTAROL Maurizio, GARAVAGLIA Mariapia, LUSI Luigi, MAZZUCONI Daniela, MONGIELLO Colomba, MUSSO Enrico, PINOTTI Roberta, POLI BORTONE Adriana, ROSSI Paolo, THALER Helga;
“Disposizioni per l’eliminazione dei doppi stipendi “
RELAZIONE
ONOREVOLI SENATORI!. – Il presente disegno di legge intende provvedere all’eliminazione di talune disposizioni vigenti che consentono a numerosi dipendenti pubblici, fatto quasi esclusivo nel contesto europeo e dei Paesi maggiormente sviluppati, di percepire uno stipendio per un lavoro che, di fatto, non svolgono più in ragione di altri incarichi “fuori ruolo”.
Nell’ambito della pubblica amministrazione, nel corso del tempo, un numero significativo di dipendenti pubblici è stato chiamato, e tuttora è chiamato, a svolgere incarichi temporanei presso amministrazioni diverse presso le quali sono state assunti – che spesso si trasformano in incarichi fuori ruolo permanenti-, presso una commissione parlamentare o un’authority o un organismo internazionale, vedendosi riconosciuto, oltre al trattamento economico relativo al nuovo incarico, lo stipendio relativo alla loro precedente ruolo.
Tali dipendenti pubblici, definiti “fuori ruolo”, oltre al doppio stipendio e alla conservazione del posto, possono altresì usufruire degli scatti di anzianità relativi al vecchio incarico.
Il fenomeno descritto rappresenta un’anomalia tutta italiana che, anche in ragione dell’attuale situazione dei conti pubblici, non appare più giustificabile, ed oltre a rappresentare un cedimento in termini di sobrietà, è motivo di gravi inefficienze nella pubblica amministrazione.
Il sistema dei “fuori ruolo”, infatti, crea gravi problemi nella funzionalità delle amministrazioni pubbliche: il posto d’origine, infatti, rimane sguarnito, dal momento che i “fuori ruolo” non possono essere sostituiti.
C’è, poi, un fenomeno particolare che riguarda i magistrati “fuori ruolo”, i quali oltre a beneficiare del medesimo trattamento economico dei magistrati in servizio, possono essere promossi, ovvero avanzare di carriera mentre svolgono altri incarichi “fuori ruolo”. Tra Consiglio di Stato, Tar, Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato e magistratura ordinaria, si calcola che siano “fuori ruolo” circa 300 magistrati che mantengono il loro trattamento economico percependo un’indennità di funzione che a volte supera lo stipendio. Su tale fenomeno, già nel 1994 il Consiglio superiore della magistratura lanciava l’allarme segnalando: “il numero crescente dei magistrati collocati fuori ruolo, la durata inaccettabile di alcune situazioni, alcune delle quali superano il ventennio, quando non il trentennio con la reiterazione degli incarichi stessi, creando vere e proprie carriere parallele”.
Tutto ciò premesso, appare doveroso procedere all’eliminazione delle elargizioni e dei benefici descritti, soprattutto in un momento in cui i cittadini italiani sono chiamati a fare grandi sacrifici per il risanamento della finanza pubblica. Non sono questi i numeri che porteranno al pareggio di bilancio ma, in parte, anche questi possono contribuire a migliorare l’andamento dei conti dello Stato.
Nel merito, l’articolo 1 del disegno di legge stabilisce che “in considerazione della eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto al dipendente pubblico di percepire più di uno stipendio o di cumulare lo stipendio con altri trattamenti economici qualora chiamato a svolgere un incarico fuori ruolo nell’ambito dell’amministrazione pubblica, negli organismi istituzionali, nelle autorità nazionali o in organismi internazionali. In tal caso il dipendente pubblico è tenuto ad optare per un solo trattamento economico, fatto salvo il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. In caso di mancato esercizio dell’opzione è applicata una sanzione pari al trattamento economico connesso all’incarico fuori ruolo”.
Ciò premesso, i promotori auspicano un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1
(Disposizioni per l’abolizione dei doppi stipendi)
1.In considerazione della eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto al dipendente pubblico di percepire più di uno stipendio o di cumulare lo stipendio con altri trattamenti economici qualora chiamato a svolgere un incarico fuori ruolo nell’ambito dell’amministrazione pubblica, negli organismi istituzionali, nelle autorità nazionali o in organismi internazionali. In tal caso il dipendente pubblico è tenuto ad optare per un solo trattamento economico, fatto salvo il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. Il mancato esercizio dell’opzione da parte del dipendente pubblico costituisce danno erariale diretto nei confronti della pubblica amministrazione.