PENSIONI D’ORO:PRIMA DI SCRIVERE CAVOLATE CONVIENE LEGGERE LE CARTE….

PENSIONI D’ORO:PRIMA DI SCRIVERE CAVOLATE CONVIENE LEGGERE LE CARTE….

A CHI DIVULGA LE FALSE NOTIZIE SECONDO LE QUALI IL PD AVREBBE TENTATO DI SALVARE LE PENSIONI D’ORO LI INVITO A LEGGERE I DOCUMENTI ALLEGATI  Per aprire il pdf  clicca qui

IL TEMPO E’ GALANTUOMO E DIMOSTRERA’ CHE LA POSIZIONE TENUTA DAL PD ERA QUELLA PIU’ CORRETTA, CI PENSERA’ LA GIURISPRUDENZA A COLMARE LA CARENZA NORMATIVA.

FANNO SORRIDERE LE POLEMICHE DI QUEI PARLAMENTARI CHE OGGI SI VANTANO DI AVER SOPPRESSO IL COMMA 2 del D.L. 29/2012 e NON DICONO DI AVER VOTATO CONTRO AL COMMA 23 Ter del D.L. 201 SI TRATTA DELLA NORMA CARDINE CHE HA DETERMINATO IL TAGLIO DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DEI DIRIGENTI DELLO STATO.

QUI SOTTO TROVATE:

-L’ART 23-ter del decreto 201/2011 “DECRETO SALVAITALIA” ( vedi allegato 1);

-Il testo del comma 2 contenuto nel testo originario del D.L. 29 del 2012, comma oggi soppresso con l’Emendamento proposto da IDV e Lega ( vedi allegato 2);

-La relazione tecnica redatta dal Ministero dell’Economia dice che il comma 2 non produce effetti negativi per i saldi di finanza pubblica. Questo significa che quel comma non determina una maggiore per le casse dello Stato . Il fatto che non aumenta la spesa è la dimostrazione che qualcuno sta raccontando balle. Anzi ora che quel comma non c’è più avremo maggiori spese di contenzioso considerato che la norma era interpretativa; (vedi Allegato 3);

Allegato 1

Art. 23-ter.  del D.L. 201  Disposizioni in materia di trattamenti economici (105 

1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’ articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno. Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell’accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data. (106) (107)

2.  Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3.  Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4.  Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.”

 

Allegato 2

 

SOTTOLINEATO IL TESTO DEL COMMA SOPPRESSO CON L’EMENDAMENTO:

 

2. All’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell’accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.».

 

 

Allegato 3

 

RELAZIONE TECNICA

Il comma 2 chiarisce che, ai fini previdenziali, il tetto retributivo per i dirigenti delle PP.AA. opera soltanto in relazione alle anzianità contributive maturate dopo il DPCM che definisce il trattamento economico annuo

onnicomprensivo massimo, con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre2011 abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente

comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell’accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.

 

La Relazione Tecnica afferma che la norma conferma l’applicazione, sul piano previdenziale, del principio del cosiddetto pro-rata con riferimento al comma 1 dell’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. La RT conclude escludendo la sussistenza di oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma sembra escludere che i più contenuti emolumenti attribuiti per effetto del tetto retributivo ad alcuni dirigenti pubblici rientrino nella base di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare con il sistema retributivo, in relazione ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla norma.

Rilevato pertanto che la novella implica maggiori oneri pensionistici in relazione alla platea (verosimilmente ristretta) dei soggetti individuati dalla novella medesima, si rileva tuttavia che all’introduzione del tetto retributivo per i più importanti dirigenti pubblici non erano stati ascritti effetti di risparmio, né in termini stipendiali, né – a fortiori – in termini di spesa pensionistica. Inoltre si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato illegittime norme che impedivano, nei sistemi pensionistici di tipo retributivo, il computo della base di calcolo secondo i trattamenti più elevati percepiti nella carriera lavorativa.

In particolare, la sentenza n. 264 del 1994 ha riconosciuto l’esclusione dalla base di calcolo di successivi trattamenti economici di importo inferiore a condizione che il lavoratore avesse già maturato il requisito contributivo per la pensione. In tal senso, la norma potrebbe essere idonea ad evitare l’insorgere di un contenzioso con gli enti previdenziali.

 

 

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